Superbonus 110 e lavori in condominio

Il Decreto Agosto ha stabilito lo snellimento delle procedure da adottare in condominio per prendere decisioni in merito ai lavori di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus 110 e relativi alle parti comuni dell’edificio condominiale.
Tra i beneficiari della maxi detrazione rientrano anche i condomini, con l’intervento trainante di isolamento termico delle superfici opache (cappotto termico). Questo, al fine di ottenere l’Ecobonus 110%, deve riguardare l’involucro dell’edificio per un’incidenza superiore  al 25% della superficie disperdente lorda del fabbricato o dell’unità immobiliare che sia collocata all’interno di edifici plurifamiliari aventi uno o più accessi autonomi.

Maggioranza assembleare per lavori di innovazione in condominio

Affinché si possa realizzare il cappotto termico in un condominio non c’è bisogno dell’approvazione di tutti i condomini. L’importante è il rispetto di determinate maggioranze, così come disposto dall’articolo 1108 del codice civile. In base a tali disposizioni, è possibile effettuare interventi di innovazione con la finalità di migliorare uno spazio comune o renderne più comodo il suo godimento, attraverso una delibera della maggioranza dell’assemblea condominiale che coinvolga almeno i due terzi del valore complessivo del bene comune.
Questo perché alcuni condòmini, pur non dovendo metter mano alle proprie tasche, potrebbero essere contrari ai lavori, nonostante gli enormi benefici derivati da un siffatto isolamento termico. La causa è da ricercare nella mal sopportazione dei disagi che lavori in condominio portano con sè.

Maggioranza assembleare per lavori ecobonus 110 in condominio

Con il Decreto Agosto viene ridotto il quorum assembleare per votare all’interno del condominio la spesa che sarà sostenuta per eseguire i lavori. La normativa comporterà dunque una deroga a quanto attualmente disposto dall’articolo 1108 del codice civile.

Con il nuovo comma 9-bis all’articolo 119 DL Rilancio, infatti, si afferma che le delibere assembleari nell’ambito del condominio con oggetto l’approvazione dei lavori suindicati sono valide se approvate con un numero di voti pari almeno a un terzo del valore dello stabile condominiale. Si passa dunque da due terzi a un terzo.

Lascia un commento