Bonus facciate e pareti parzialmente visibili: l’Agenzia delle Entrate fuga ogni dubbio

Sin dalla sua nascita il Bonus Facciate, avendo come finalità l’abbellimento delle nostre città e riferendosi dunque all’estetica visibile dei palazzi in città storiche hai sin da subito dato adito a una serie di dubbi sul concetto di facciata esterna e facciata interna.

Ricordiamo che grazie a questo incentivo fiscale, il contribuente ha la possibilità di detrarre, in 10 quote annuali di pari importo, il 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968.
In merito ad alcuni aspetti da chiarire arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta n° 348/2020 dell’11 settembre.

Bonus facciate: l’interpello alle Entrate

L’Agenzia delle Entrate risponde a un interpello proposto da un condominio collocato in una città storica d’Italia. Tale condominio, con delibera di maggioranza, aveva approvato la realizzazione di opere rientranti nel Bonus Facciate, e più precisamente interventi di restauro e ripristino delle strutture opache, dei fregi e anche della facciata posteriore visibile dalla strada ma solo parzialmente, non avendo su di essa un affaccio diretto.

Il dubbio del condominio si è palesato proprio in relazione all’ammissibilità delle spese alla detrazione fiscale, relative al restauro della facciata posteriore del fabbricato facente parte del perimetro esterno dello stabile ma visibile, come su detto, solo parzialmente dalla strada pubblica.

Bonus facciate: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello spiegando che la detrazione non è fruibile per interventi su facciate interne non visibili da strada o suolo pubblico, dunque sono esclusi dal bonus facciate gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.

Nel caso specifico, essendo la facciata posteriore del condominio visibile dalla strada, anche se soltanto in maniera parziale, la sua estetica va comunque preservata; dunque, gli interventi e le relative spese sostenute entro il 2020 si possono portare in detrazione.

Questo articolo ha 2 commenti

  1. Stefano De Montis

    Chiedo cortesemente un parere riguardo il caso seguente.
    Condomimio di 15 condomini.
    Deliberazione assembleare in relazione all’accesso alle agevolazioni di cui all’ Ecobonus 110%.
    Propongo il caso:
    In una assemblea recente in seconda convocazione il condominio ha deliberato a maggioranza di dare corso alla pratica di accesso all’ecobonus 110% con questa votazione:
    – hanno votato a favore 10 condomini partecipanti; hanno votato contro 4 condomini;
    – ha votato a favore il 36% del valore del fabbricato, mentre ha votato contro il 60%.
    La votazione viene considersta FAVOREVOLE alla proposta di adesione ai lavori di cui all’Ecobonus 110%, e precisamente esecuzione del cappotto, rifacimento della caldaia, degli infissi ed eventualmente del fotovoltaico.
    Cosa ne pensate?
    È possibile che il condomino proprietario del piano terra, autonomo per riscaldamento e servizi, con un terzo del tutto interrato, e dunque NON interessato ai lavori, con 400/1000mi di proprietà, dissidente e contrario all’intervento (al quale si vogliono addossare i rischi dell’operazione con oneri pari a 400mila euro su 1mln di euro di lavori nel caso che l’Agenzia della Entrate negli otto anni successivi all’intervento giudichi NON corretta l’operazione), può sottrarsi al coinvolgimento nel caso che il condominio insista? Grazie.

    1. enzoconte@kromax.it

      Giuridicamente se l’assemblea ha votato favorevolmebte con quelle maggioranze non ci sono alternative. L’assemblea è sovrana. L’unica cosa che può fare è impugnare il deliberato assembleare e farsi la causa. Altrimenti i lavori sono stati deliberati.

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