La notizia è abbastanza fresca, del 18 novembre, ed è proprio il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Enrico Maria Ruffini, a fornire i dovuti chiarimenti, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare di vigilanza.
Si può usufruire del Superbonus al 110 anche per lavori inerenti al cappotto interno. Ciò è vero ma solo a determinate condizioni.
Vediamo quali.
Superbonus e cappotto termico esterno
Come è ben noto, il cappotto termico esterno, con un’incidenza pari o superiore al 25% della superfice lorda disperdente dell’edificio, fa parte degli interventi trainanti per l’ottenimento del Superbonus, quello che potrebbe trascinare con sé anche altri, come ad esempio la detrazione infissi, normalmente al 50%.
Suerbonus e cappotto termico interno: il quesito
Il quesito posto all’attenzione delle Entrate riguarda l’installazione del cappotto termico interno per il quale non esistono in effetti norme che lo impediscano né tanto meno norme che lo includano.
E tuttavia, il cappotto termico interno potrebbe essere una soluzione vincente per l’efficientamento energetico degli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico o paesaggistico, laddove quindi, un cappotto termico esterno sarebbe da escludere.
Cappotto termico interno: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il cappotto termico interno è consentito agli edifici sottoposti a vincolo, così come per quelli dove l’isolamento termico dell’involucro è vietato sulla base dei regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
Dunque, sì al cappotto termico interno come lavoro detraibile al 100% ma solo per edifici vincolati e solo se si riesce a soddisfare il requisito del miglioramento energetico di almeno due classi o della classe energetica più elevata laddove non fosse possibile il rispetto del primo requisito.