L’Agenzia delle entrate, con le riposte a interpelli n. 179 e n. 182 dell’11 giugno e n. 185 del 12 giugno 2020, chiarisce una serie di dubbi relativi al Bonus facciate. Ricordiamo innanzitutto che il bonus facciate, introdotto con la Legge di Bilancio 2020, è una detrazione dall’imposta lorda del 90% sui lavori finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968. Non c’è un limite massimo di spesa ammissibile ma un limite temporale: solo per spese sostenute entro il 2020. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Sono ammessi al Bonus Facciate solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. I lavori non devono superare il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; in caso contrario o laddove riguardino interventi influenti dal punto di vista termico, questi devono rispettare i requisiti in materia di prestazioni energetiche.
Bonus facciate: a chi spetta e per quali tipologie di edifici?
Uno degli interpelli all’Agenzia chiedeva chiarimenti sulle tipologie di edifici che possono ricevere l’agevolazione. Sono in effetti ammessi tutti gli edifici, residenziali e no, per tutte le tipologie di reddito, purché si intervenga sull’involucro visibile dell’edificio.
Bonus facciate in Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici
Si può fruire della detrazione in Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici?
Il quesito nasce dal fatto che il bonus facciate si riferisce agli immobili locati nelle aree comunali individuate come zona A o B.
Cosa succede se il Comune non ha ancora individuato tali zone?
Secondo l’Agenzia la detrazione è fruibile anche per le zone che siano rintracciabili come equipollenti alle A e B.
Bonus facciate: alcune specifiche
Sono ammesse alla detrazione fiscale del 90% per bonus facciate le spese per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio, nonché per il rifacimento dei balconi. La conditio sine qua non è che gli interventi siano sull’involucro esterno visibile.
Per quanto concerne i balconi, sono detraibili anche le spese per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo, per il rifacimento del sottobalcone e del frontalino.
Il terrazzo a livello, invece, non può essere equiparato a un balcone a causa della sua natura strutturale di parete orizzontale, che lo fa escludere dal bonus. Allo stesso modo la copertura del fabbricato rurale può rientrare nelle spese detraibili per l’ecobonus ma non nel bonus facciate.
Bonus facciate e bonifico
L’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di compilazione del bonifico necessario per il pagamento delle spese, ricorda di riportare tutti i dati: il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato.
Infine, anche per il bonus facciate si possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell’Ecobonus.