Più lavori per i tecnici abilitati ma anche molte responsabilità.
Con il Decreto Rilancio e l’articolo 119 rubricato: Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, nuovo ossigeno dovrebbe arrivare al settore edile e al contempo anche un bel po’ di grattacapi.
Oltre alla questione non da poco della cessione del credito e dell’effettiva possibilità da parte di piccole e medi imprese di poter sostenere l’onere di anticipo del costo dei lavori, vi è la questione della polizza assicurativa e delle eventuali multe.
Polizza assicurativa e massimale
I tecnici abilitati (Ingegneri, architetti e geometri) saranno obbligati a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, contro i rischi connessi alle loro attività svolte nell’ambito della fruizione del superbonus. Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni, ma in ogni caso non inferiore a 500 mila euro.
Multe per errori e false asseverazioni
Diverse sono le asseverazioni necessarie affinché l’utente finale possa fruire dei benefici fiscali dell’Ecobonus potenziato al 110%.
E per questo dovranno avvalersi di tecnici abilitati.
Attenzione però a non commettere errori o false attestazioni: si rischia una sanzione che va dai 2.000 ai 15.000 euro per ogni singola attestazione o asseverazione infedele alla realtà.
Gli interventi del professionista
Essendo l’Ecobonus una agevolazione fiscale volta a migliorare la prestazione energetica delle case degli italiani, la condizione necessaria per l’ottenimento del superbonus è quella di migliorare la classe energetica dell’edificio di almeno 2 classi, oppure, laddove non sia possibile, raggiungere la classe energetica più alta. Il professionista abilitato dovrà rilasciare un APE ante e post intervento nella forma della dichiarazione asseverata, che sarà anche trasmessa all’ENEA.
Per il Sismabonus dovrebbe rimanere ferma la necessità di acquisire l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
Spetterà ai tecnici anche la certificazione del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e la congruità della spesa sostenuta. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, oltre alle sanzioni pecuniarie per il professionista, comporterà la decadenza dal beneficio.