In materia di bonus fiscali, pochi giorni fa l’Agenzia delle Entrate, con risposta n 175 del 10 giugno 2020 ha fornito nuovi chiarimenti sulla cessione del credito per il sisma bonus al 75% e 85%, togliendo tra gli altri, ogni sorta di dubbio a un contribuente che ha interpellato l’Agenzia su un caso specifico, e personale, proprio in materia di detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico e cessione del credito.
Ma procediamo per ordine e riassumiamo in breve quali sono le principali caratteristiche e funzionalità del sisma bonus.
Quali sono le condizioni per fruire del sisma bonus?
Per i lavori eseguiti a partire dal 1 gennaio 2017 per la messa in sicurezza da eventi sismici di edifici adibiti ad abitazione e attività produttive, spetta una detrazione fiscale. La condizione per la fruizione è che i fabbricati siano ubicati nelle zone 1, 2 e 3. La detrazione riguarda il 50% delle spese sostenute, nel limite di 96.000 euro per unità immobiliare, ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Per i condomini, se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni dell’edificio, la detrazione sale al 75% per il passaggio a una classe di rischio inferiore, oppure all’85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Sismabonus e cessione del credito
I beneficiari del Sisma bonus possono scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori, ovvero alle imprese che hanno effettuato gli interventi, ma anche a soggetti privati (persone fisiche, società ed enti) che hanno un collegamento con i lavori relativi al sismabonus.
Non è possibile, invece, cedere la detrazione a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
Sismabonus e cessione del credito: un caso particolare
Il contribuente che ha interpellato l’Agenzia delle Entrate, e ha avuto da essa risposta, è intenzionato a demolire e ricostruire, secondo le norme antisismiche, un edificio, mantenendo la volumetria esistente.
Ha chiesto alle Entrate se fosse possibile cedere il credito di imposta maturato con gli interventi di riduzione del rischio sismico alla società che dovrebbe eseguirli. Tuttavia, di quest’ultima lui è socio al 50% e anche amministratore unico.
La risposta dell’Agenzia è affermativa poiché la società esecutrice dei lavori è fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili. Non ha dunque alcun rilievo il fatto che il contribuente ne sia socio e amministratore delegato.