In queste settimane si parla tanto di superbonus 110 %, una delle misure introdotte con il Decreto Rilancio, il D.L. n. 34/2020 pubblicato il 19 maggio 2020, e dei relativi lavori ammessi per la sua fruizione. Ma non tutti sanno quali sono le principali differenze rispetto al bonus facciate, novità del 2019. Vediamo, dunque, quali sono i punti di contatto e le principali differenze in termini di condizioni richieste, ambito degli interventi e soggetti ammessi.
Bonus Facciate
Il bonus facciate (D.L. n. 160/2019, la Legge di Bilancio per il 2020) è previsto per le spese sostenute nel 2020, relative agli interventi che hanno la finalità di recuperare o restaurare la facciata esterna degli edifici già esistenti ( non in costruzione), ubicati in zona A o B e assimilabili.
Consiste in una detrazione del 90% delle spese sostenute per lavori che interessano l’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire l’intero perimetro esterno.
Il bonus include lavori finalizzati al rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio (anche la sola tinteggiatura o pulitura della superficie), compresi i balconi o eventuali fregi esterni.
Il fine ultimo non è l’efficientamento energetico ma l’abbellimento delle nostre città. Sono escluse le facciate interne non visibili e le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Chi può fruire del bonus facciate?
Sono comprese tutte le categorie catastali, anche i beni strumentali. Fruiscono della misura, quindi: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa
Ecobonus al 110%
Si tratta della detrazione al 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 60.000 euro per unità immobiliare, per lavori di efficientamento energetico e miglioramento antisismico, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Partiamo di interventi di isolamento termico riguardanti l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e altri interventi di efficientamento energetico, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Per poter fruire del Superbonus è necessario che ci sia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure l’acquisizione della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da tecnico abilitato con dichiarazione asseverata.
Chi può fruire dell’Ecobonus?
Posso fruire dell’Ecobonus 110% i condomini, persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, ma se l’abitazione è unifamiliare solo quando è abitazione principale, gli Istituti autonomi case popolari (IACP).
Se ne deduce che il superbonus, rispetto all’agevolazione precedente è destinata a un ambito di soggetti più ristretto.