Dopo giorni di attesa, il tanto agognato Decreto Rilancio è approdato in Gazzetta Ufficiale come Decreto Legge del 19 maggio 2020, n 34, contenente le nuove misure per imprese, famiglie e lavoratori al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Il decreto entra subito in vigore e con esso parte anche il Superbonus, ovvero l’Ecobonus 110% per l’efficientamento energetico degli edifici che potrebbe dare una spinta importante per il rilancio della macchina edile, settore trainante di tutta la nostra economia.
L’articolo del DL Rilancio a esso dedicato è il 119, accompagnato dall’articolo 121 dedicato alla trasformazione delle detrazioni in sconto in fattura e in credito d’imposta cedibile.
Che cos’è il Superbonus 110%?
Stiamo parlando dell’innalzamento delle agevolazioni dell’Ecobonus e del Sismabonus fino al 110% delle spese sostenute, che prima dell’epidemia da Coronavirus erano giunte a un massimo, rispettivamente, di 75% e 85%. Questa super detrazione fiscale del 110% riguarda le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Trattandosi di riqualificazione energetica, per poter fruire del Superbonus è necessario che ci sia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure l’acquisizione della classe energetica più alta.
Quali sono gli interventi che rientrano nel Super Ecobonus?
- Interventi di isolamento termico riguardanti l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione si riferisce a un importo massimo di 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione si riferisce a un importo massimo di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e riguarda anche le spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
- Interventi sugli edifici unifamiliari (adibiti ad abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione si riferisce a un importo massimo di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Il superbonus può essere applicato anche ad altri interventi di efficientamento energetico, come la sostituzione degli infissi, ma a condizione che questi vengano eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi previsti dal decreto Rilancio.
Chi sono i beneficiari dell’Ecobonus 110%
Posso fruire dell’Ecobonus 110% i condomini, le singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, gli Istituti autonomi case popolari (IACP).
Sconto in fattura e cessione del credito
Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista, o in alternativa può scegliere tra sconto in fattura e cessione del credito.
Ad ogni modo, bisognerà attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con le modalità attuative.