Con la circolare n.24 del 8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti necessari all’avvio ufficiale del Superbonus 110, la detrazione fiscale introdotta con il Decreto Rilancio già da qualche mese per la ripresa del comparto edilizio post pandemia. Dopo il pari e dispari degli ultimi mesi, proposte ed emendamenti vari, ecco quali sono in definitiva i lavori ammessi all’Ecobonus 110 e i relativi limiti di spesa.
I lavori ammessi al Superbonus
Come tutti ormai sapranno, la finalità primaria dell’Ecobonus sta nel rendere le case degli italiani meno energivore, dunque più efficienti, e meno soggette al rischio sismico. Ma partiamo dalle date.
I lavori che rientrano nella detrazione fiscale maggiorata vanno effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
La condizione necessaria per ottenere il beneficio è che sia garantito il miglioramento dell’edificio di almeno 2 classi energetiche, da dimostrare con Attestato di prestazione energetica (APE), oppure, laddove non sia possibile, con il conseguimento della classe energetica più alta
Quali sono gli interventi per i quali si potrà fruire della detrazione del 110%?
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dei lavori che danno accesso al Superbonus, fa un distinguo tra interventi trainanti, quelli che devono assolutamente essere presenti per ottenere la detrazione fiscale, e quelli non trainanti che sono agevolabili anch’essi al 110% purché realizzati in concomitanza con uno degli interventi trainanti.
Interventi trainanti
- isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio nella misura di almeno il 25% della superficie lorda dello stesso.
- La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati di riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda sanitaria, caratterizzati da un’efficienza almeno pari alla classe A, con un impianto a pompa di calore o a condensazione.
- Interventi di miglioramento antisismico
Interventi non trainanti
- l’installazione di pannelli solari e di sistemi di accumulo integrati
- installazione di colonnine elettriche per la ricarica di veicoli elettrici
- la sostituzione degli infissi come da vecchio Ecobonus.
Nel caso di edifici sottoposti a regime vincolato lo scenario cambia: anche gli interventi non trainati posso dare diritto da soli alla fruizione del Superbonus poiché spesso gli interventi trainanti, non sono di fatto eseguibili a causa di vincoli paesaggistici o dei Beni culturali.
Superbonus 110: i limiti di spesa
Ci sono dei limiti di spesa da rispettare, oltre i quali non si potrà fruire del bonus 110%, che variano in base alla tipologia di intervento realizzato.
Isolamento termico:
- 50mila euro in riferimento a edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di complessi unifamiliari;
- 40mila euro in riferimento a ciascuna unità immobiliare per condomini composti da 2 a 8 unità;
- 30mila euro per ogni unità immobiliare per edifici condominiali composti da più di 8 unità.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:
- 30mila euro per edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti;
- 20mila euro per ciascuna unità abitativa negli edifici condominiali composti da 2 a 8 unità;
- 15mila euro per ciascuna unità abitativa negli edifici aventi più di 8 unità immobiliari.
Pannelli solari:
- 48mila euro e comunque 2400 euro per ciascun kw dell’impianto in riferimento ad ogni singola unità abitativa.